Art. 22 Accantonamenti presso la cassa edile artigiana
Il trattamento economico spettante agli
operai per i riposi compensativi
(art. 7), per le ferie (art. 19) e per la gratifica natalizia (art. 20)
è
assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva
del 23% fino al 31.12.1993 e del 23,45% dal 1.1.1994, calcolata sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 26 per tutte
le
ore di lavoro normale contrattuale di cui agli art. 6 e 8 effettivamente
prestate e sul trattamento economico per le festività di cui all'art.
21.
Detta percentuale va computata anche sull'utile
effettivo di cottimo e sui
premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo
non va computata su:
- l'eventuale indennità per apporto
di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennità
di caropane non conglobate nella
paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione
per lavoro supplementare e
per lavoro straordinario, sia esso diurno notturno e festivo;
- la maggiorazione sulla retribuzione
per lavoro normale notturno;
- la diaria e le indennità di cui
all'art. 25;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo
non va inoltre computata su:
- le indennità per lavori speciali,
disagiati, per lavori in alta montagna
e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure
percentuali, attribuite a ciascuna delle predette indennità è
stato
tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in
relazione
alle caratteristiche dell'impresa edile - dell'incidenza per i titoli
di
cui al presente articolo ed all'art. 21.
La percentuale complessiva va imputata
per l'8,50% al trattamento economico
per ferie, per il 10% alla gratifica natalizia e per il 4,50% ai riposi
annui fino al 31.12.1993 e per il 4,95% dall'1.1.1994.
La percentuale spetta all'operaio anche
durante l'assenza del lavoro per
malattia anche professionale o per l'infortunio sul lavoro nei limiti
della
conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità.
Gli importi della percentuale di cui al
presente articolo vanno accantonati
da parte delle imprese presso la Cassa Edile Artigiana, secondo quanto
stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle
Associazioni nazionali contraenti.
A decorrere dal 1° luglio 1985, tali
importi sono accantonati al netto
delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale stabilito dalle
Associazioni nazionali stipulanti con il protocollo allegato che
costituisce parte integrante del presente contratto.
Gli importi accantonati saranno corrisposti
dalla Cassa edile artigiana
agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti
stabilite
dagli accordi locali stipulati dalle organizzazioni di cui sopra.
All'atto della cessazione del rapporto
di lavoro, all'operaio che ne faccia
richiesta l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi
accantonati presso la Cassa Edile Artigiana in base al presente articolo
e
dalla stessa non ancora liquidati all'operaio. Con la disciplina contenuta
nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si
intendono
integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la
corresponsione dei trattamenti economici di cui agli art. 19 e 20 per
cui
nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per
cause
diverse da quelle sopra previste.
La disciplina medesima tiene altresì
conto degli interventi della Cassa
Integrazione guadagni in caso di sospensione di lavoro per cause
metereologiche e di sospensione di lavoro in genere.
Gli accordi integrativi locali potranno
stabilire che l'obbligo di cui al
comma precedente sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con
effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile Artigiana
di un
apposito contributo stabilito dagli accordi stessi che potrà essere
variato
annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.
Gli accordi locali stabiliranno altresì
le modalità di versamento del
contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi
di
cui al comma precedente, nei casi di assenza dal lavoro per malattia o
infortunio la percentuale va computata sulla base dell'orario normale
di
lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio, ovvero
sulla
base dell'orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori
del cantiere siano totalmente sospesi.
Chiarimenti a verbale
Le parti si danno atto che la percentuale
resta ferma nella misura del 23%
tenendo conto da un lato dell'incremento dei riposi compensativi di cui
all'art. 7 e, dall'altro, del pagamento diretto delle festività
soppresse
del 2 giugno e del 4 novembre.
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