Art. 23 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali
di aumento di cui
appresso, viene considerato lavoro supplementare o straordinario quello
eseguito oltre gli orari di cui agli art. 6 e 8.
Per ore notturne si considerano quelle
compiute dalle ore 22 alle ore 6 del
mattino.
Per lavoro festivo si intende quello prestato
nei giorni festivi di cui
all'art. 21, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.
Le percentuali per lavoro supplementare,
straordinario, notturno e festivo
sono le seguenti:
1) lavoro supplementare diurno 35%
2) lavoro straordinario diurno 35%
3) lavoro festivo 45%
4) lavoro festivo supplementare e straordinario 55%
5) lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati 25%
6) lavoro diurno o notturno compreso in turni regolari
avvicendati 8%
7) lavoro notturno del guardiano 8%
8) lavoro notturno a carattere continuativo di operai che
compiono lavori di costruzione o di riparazione che
possono eseguirsi esclusivamente di notte 15%
9) lavoro notturno supplementare o straordinario 40%
10) lavoro festivo notturno 50%
11) lavoro festivo notturno supplementare o straordinario 70%
12) lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i
turnisti 8%
Le suddette percentuali vengono calcolate,
per gli operai che lavorano in
economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 lettera
a)
dell'art. 26; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo
di cottimo.
Le percentuali corrispondenti alle voci
nn. 1, 2, 3, 4, 9 e 11 devono
essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati
assorbendo la percentuale di cui alla voce n. 6.
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