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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL


Art. 24 Indennità per lavori speciali disagiati

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate
vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità personali
sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al
punto 3) dell'art. 26 e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul
minimo contrattuale di cottimo.

Gruppo A) - Lavori vari

Tabella unica nazionale

Situazioni extra

1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora)

4

5

2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)

5

5

3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango

5

12

4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario

8

15

5) Lavori su punti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume

8

15

6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe

8

17

7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapori o con altri analoghi mezzi, crei per gli stessi operai addetti condizioni di effettivo disagio

10

10

8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio

10

10

9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure a condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento. La stessa indennit� spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non � richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocivit�.

11

17

10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)

12

20

11) Lavori di scavi a sezione obbligata e ristretta a profondit� superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio

13

20

12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre

13

22

13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti

16

23

14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa l'operaio � costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12)

16

28

15) Lavori su scale aeree tipo Porta

17

35

16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato stesso

17

35

17) Costruzione di pozzi a profondit� da 3,50 a 10 metri

19

35

18) Lavori per fognature nuove in galleria

19

35

19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondit� superiore a 3 metri

20

35

20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

21

40

21) Costruzione di pozzi a profondit� oltre 10 metri

22

40

22) Lavori in pozzi neri preesistenti

27

55

In situazione extra si trovano le seguenti province: Bologna,Ferrara,
Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Savona.

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico all'operaio che
sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve
fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.


Gruppo B) - Lavori in galleria

Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla
retribuzione, una indennità la cui misura è determinata dalle Associazioni
territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro il valore
massimo sotto indicato:

a) Per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle
gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi
i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.

Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del
comma precedente, resta in vigore la indennità percentuale prevista.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di
eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che
investano gli operai addetti ai lavori stessi: gallerie o pozzi attaccati
dal basso in alto con pendenza superiore al 60%: gallerie di sezione
particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un
chilometro dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono
promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali
competenti, di una ulteriore indennità non superiore al 20%.

Nel caso di gallerie che si estendono in più circoscrizioni territoriali
con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti
direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte
delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate
sulla base di criteri ponderati ritenuti dalle Associazioni medesime
appropriati al caso di specie.


Gruppo C) - Costruzione di linee elettriche e telefoniche

Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche,
aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in
tensione, è dovuta una indennità nella misura del 15% da calcolarsi sugli
elementi di cui al punto 3) dell'art. 26 per tutte le ore di lavoro
effettivamente prestate.

L'indennità assorbe fino a concorrenza i trattamenti similari eventualmente
in atto.

Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella
relativa alla pioggia o neve - non sono cumulativi e, cioè, la maggiore
assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi
forniti dall'impresa, ove necessario soltanto per il tempo di effettiva
prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente
articolo. Stampa questa pagina