Art. 24 Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni
di disagio in appresso elencate
vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità
personali
sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al
punto 3) dell'art. 26 e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul
minimo contrattuale di cottimo.
Gruppo A) - Lavori
vari
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Tabella unica nazionale
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Situazioni extra
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1) Lavori eseguiti sotto la pioggia
o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora
(compresa la prima mezz'ora)
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4
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5
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2) Lavori eseguiti con martelli
pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli
operai addetti alla manovra dei martelli)
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5
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5
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3) Lavori di palificazione o trivellazione
limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti
di acqua o fango
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5
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12
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4) Sgombero della neve o del ghiaccio
nei lavori per armamento ferroviario
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8
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15
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5) Lavori su punti a castello installati
su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume
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8
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15
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6) Lavori di scavo in cimiteri in
contatto di tombe
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8
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17
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7) Lavori di pulizia degli stampi
metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata
temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente,
con vapori o con altri analoghi mezzi, crei per gli stessi operai
addetti condizioni di effettivo disagio
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10
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10
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8) Lavori eseguiti negli stabilimenti
di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con
l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati
ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti
impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni
di effettivo disagio
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10
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10
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9) Lavori eseguiti in stabilimenti
che producono od impiegano sostanze nocive, oppure a condizioni
di elevata temperatura od in altre condizioni di elevata temperatura
od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili
che lavorano nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli
operai degli stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale
trattamento. La stessa indennit� spetta infine per i lavori edili
che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze
nocive, sono eseguiti in locali nei quali non � richiesta normalmente
la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si
riscontrano obiettive condizioni di nocivit�.
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11
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17
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10) Lavori su ponti mobili a sospensione
(bilancini, cavallo o comunque in sospensione)
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12
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20
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11) Lavori di scavi a sezione obbligata
e ristretta a profondit� superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino
condizioni di effettivo disagio
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13
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20
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12) Costruzione di piani inclinati
con pendenza del 60% ed oltre
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13
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22
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13) Lavori di demolizione di strutture
pericolanti
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16
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23
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14) Lavori in acqua (per lavori
in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi
disposti dall'impresa l'operaio � costretto a lavorare con i piedi
immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12)
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16
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28
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15) Lavori su scale aeree tipo Porta
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17
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35
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16) Costruzione di camini in muratura
senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano,
a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal
piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato
stesso
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17
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35
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17) Costruzione di pozzi a profondit�
da 3,50 a 10 metri
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19
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35
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18) Lavori per fognature nuove in
galleria
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19
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35
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19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti
con profondit� superiore a 3 metri
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20
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35
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20) Lavori di riparazione e spurgo
di fognature preesistenti
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21
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40
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21) Costruzione di pozzi a profondit�
oltre 10 metri
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22
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40
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22) Lavori in pozzi neri preesistenti
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27
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55
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In situazione extra si trovano le seguenti
province: Bologna,Ferrara,
Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo
plastico all'operaio che
sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve
fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Gruppo B) - Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria
è dovuta, in aggiunta alla
retribuzione, una indennità la cui misura è determinata
dalle Associazioni
territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro il valore
massimo sotto indicato:
a) Per il personale addetto alla riparazione
o manutenzione ordinaria delle
gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi
i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni
territoriali a norma del
comma precedente, resta in vigore la indennità percentuale prevista.
Nel caso in cui i lavori in galleria si
svolgano in condizioni di
eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che
investano gli operai addetti ai lavori stessi: gallerie o pozzi attaccati
dal basso in alto con pendenza superiore al 60%: gallerie di sezione
particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un
chilometro dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono
promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali
competenti, di una ulteriore indennità non superiore al 20%.
Nel caso di gallerie che si estendono
in più circoscrizioni territoriali
con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma,
le parti
direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte
delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate
sulla base di criteri ponderati ritenuti dalle Associazioni medesime
appropriati al caso di specie.
Gruppo C) - Costruzione di linee elettriche e telefoniche
Agli operai addetti alla costruzione di
linee elettriche e telefoniche,
aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in
tensione, è dovuta una indennità nella misura del 15% da
calcolarsi sugli
elementi di cui al punto 3) dell'art. 26 per tutte le ore di lavoro
effettivamente prestate.
L'indennità assorbe fino a concorrenza
i trattamenti similari eventualmente
in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo
- eccezione fatta per quella
relativa alla pioggia o neve - non sono cumulativi e, cioè, la
maggiore
assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi
forniti dall'impresa, ove necessario soltanto per il tempo di effettiva
prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente
articolo.
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