Art. 25 Trasferta
A) Norme generali
All'operaio in servizio, comandato a prestare
temporaneamente la propria
opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto
il
rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
L'operaio in servizio comandato a prestare
la propria opera in un cantiere
diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre
i limiti
territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 42, ha diritto
a
percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26, oltre al rimborso delle
spese
di viaggio.
Restano ferme le eventuali maggiori percentuali
già stabilite localmente.
Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti
l'attività di produzione e
distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme
di
cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese
di trasporto. Tuttavia quando l'operaio sia comandato a prestare
temporaneamente la propria attività per un impianto, con una maggiore
percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre dieci chilometri
dai confini territoriali del Comune di assunzione, spetta all'operaio
stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione
di cui al punto 3) dell'art. 26 per ogni ora di effettivo lavoro.
La diaria di cui ai commi precedenti non
è dovuta nel caso che il lavoro si
svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando
questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza
o
abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
L'operaio che percepisce la diaria di
cui sopra ha obbligo di trovarsi sul
posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
In caso di pernottamento in luogo, l'impresa
è tenuta al rimborso delle
spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso
delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate
in misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non
ha
diritto alla diaria di cui al secondo comma.
Ferma restando l'applicazione del contratto
integrativo della
circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante
complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione del minimo di
paga base e dell'indennità di contingenza nonché dell'indennità
territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del
trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della
circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento
complessivamente derivante dall'applicazione del minimo di paga base,
indennità di contingenza ed indennità territoriale della
circoscrizione in
cui si svolgono i lavori.
L'eventuale integrazione è corrisposta
a titolo di indennità territoriale
temporanea. L'operaio in trasferta resta iscritto alla Cassa Edile di
provenienza di cui all'art. 43 del CCNL.
Con riferimento all'art. 18 della Legge
19.3.1990 n. 55, l'impresa
esecutrice di opere pubbliche è tenuta a darne comunicazione, prima
dell'inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono
i
lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa è tenuta
a
comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta,
precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale
comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per
gli operai
iscritti alla Cassa Edile di provenienza.
L'impresa è tenuta anche a documentare
alla Cassa Edile nella cui zona si
svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed
i
conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa Edile di provenienza
per
gli operai in trasferta.
In applicazione della clausola sociale
in vigore per le opere pubbliche, la
Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori è tenuta a rilasciare
il
certificato di regolarità contributiva su richiesta dell'impresa
o del
committente, sulla base dell'attestazione di tale regolarità per
gli operai
in trasferta emessa dalla Cassa Edile di provenienza.
Fermo restando che la materia è
di esclusiva competenza delle Associazioni
nazionali, le Associazioni medesime si riservano di approfondire la materia
stessa con particolare riferimento agli aspetti applicativi delle
disposizioni vigenti nel campo delle opere pubbliche.
Le parti firmatarie del presente contratto
si impegnano a far sì che le
procedure indicate nei precedenti capoversi abbiano una piena applicazione
anche tra Casse Edili o Edilcasse promosse da Organizzazioni
imprenditoriali diverse.
Le parti si impegnano a costituire una
commissione nazionale per formulare
una proposta che individui le caratteristiche del trasfertista in tutti
i
suoi aspetti compreso il riconoscimento della reciprocità.
B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario
Nei lavori dell'armamento delle linee
ferroviarie, per "cantiere" s'intende
il tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto di singolo
contratto di appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per
"posto di lavoro" si intende quel punto della linea ferroviaria
progressivamente raggiunto nella esecuzione del lavoro, nell'ambito del
cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera.
L'operaio si deve trovare sul posto di
lavoro all'ora fissata dall'orario
di cantiere munito degli attrezzi di lavoro.
Resta stabilito che all'operaio addetto
ai lavori di armamento ferroviario
- qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata, e qualunque
sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro rispetto
al Comune nel quale è stato assunto - è corrisposta una
indennità di
cantiere ferroviario del 15%, da calcolarsi sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26 per ogni ora di effettivo
lavoro.
La predetta indennità s'intende
comprensiva, in via convenzionale, delle
spese di trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto
di
lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista
dalle norme
generali del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali
ove
spettante nei casi di passaggio dell'operaio da un cantiere a un altro
e/o
da un Comune ad un altro.
L'impresa qualora richieda il pernottamento
in luogo dell'operaio, deve
provvedere al vitto e alloggio ed al rimborso delle spese relative, ove
queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.
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