Art. 26 Elementi della retribuzione
Agli effetti della applicazione del presente
contratto resta convenuto
quanto segue:
1) Minimi di paga base oraria.
Si intendono i minimi di paga previsti dalla tabella allegata al
presente contratto.
2) Paga base oraria di fatto.
Si intende la paga attribuita all'operaio "ad personam" (minimo
contrattuale più eventuale superminimo).
3) Ai fini dell'applicazione degli artt.
78 (classificazione dei
lavoratori) 8, 10, 23, 24, 25, 30, 31 e 43 debbono essere assunti a base
di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:
a) per gli operai che lavorano ad economia:
paga base di fatto;
indennità di contingenza;
indennità territoriale di settore;
b) per gli operai che lavorano a cottimo:
paga base di fatto;
indennità di contingenza;
indennità territoriale di settore;
utile minimo contrattuale di cottimo;
utile medio ed effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 22,
23, 33 e 34 del presente contratto.
4) Ai fini dell'applicazione degli artt.
21 e 22 oltre gli elementi
retributivi di cui al punto 3) del presente articolo deve essere assunta
a base di calcolo, per i capo-squadra, anche la speciale maggiorazione
riconosciuta per tale particolare incarico.
5) Agli effetti dell'applicazione degli
artt. 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14,
21, 33, 86 e 90 oltre agli elementi della retribuzione di cui al punto
3) dell'art. 26 deve computarsi anche ogni altro compenso di carattere
continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso
di spese.
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