Art. 27 Modalità di pagamento
La paga deve essere effettuata settimanalmente,
quattordicinalmente,
quindicinalmente, mensilmente, ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative. Quando il periodo di paga sia quattordicinale, quindicinale
o
mensile, possono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori
al
90% circa della retribuzione e degli assegni familiari maturati.
Qualunque sia il periodo di paga adottata,
la corresponsione del saldo deve
essere effettuata non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di
paga
cui si riferisce.
Nel caso che l'impresa ritardi il pagamento
della retribuzione oltre il
termine anzidetto, l'operaio può recedere dal rapporto di lavoro
con
diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa
la corresponsione dell'indennità del preavviso. Per comprovati
particolari
casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato previo accordo
tra le
Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Nel caso che la paga si faccia in località
diversa dal cantiere, si
concederà all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere
il
luogo in cui si effettua la paga, al momento prescritto per la cessazione
del lavoro stesso.
La paga deve essere corrisposta immediatamente
dopo il termine del lavoro o
durante i periodi di sosta giornaliera. All'atto del pagamento della
retribuzione deve essere consegnata all'operaio una busta paga o prospetto
equivalente con le indicazioni previste dalla legge.
Qualsiasi reclamo sulla corresponsione
della somma ricevuta con quella
indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché
sulla qualità della moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza,
all'atto in cui viene effettuato il pagamento.
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