Art. 28 Trattamento in caso di malattia
In caso di malattia l'operaio non in prova
ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione
dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella
stessa malattia
l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo
complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi.
Trascorso tale periodo, ove l'impresa
licenzi l'operaio, o la malattia,
debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio
ha
diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento
economico
di cui all'art. 38. Ove l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto
rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti
del
preavviso.
L'operaio che cada ammalato in periodo
di preavviso, ha diritto, oltre al
trattamento economico a norma dell'art. 38, alla conservazione del posto
fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per il trattamento economico dovuto in
caso di malattia dagli Istituti
assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti
l'assistenza di malattia agli operai dell'industria.
Durante l'assenza del lavoro per malattia
l'impresa, entro i limiti della
conservazione del posto di cui al presente articolo è tenuta ad
erogare
mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero
pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate
della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dalla indennità
territoriale di settore e dall'indennità di contingenza, per il
numero di
ore corrispondenti alla divisione per sei dell'orario contrattuale
settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.
Le quote orarie di cui al comma precedente
sono calcolate applicando alla
retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
a) per il 1°, 2°, 3°, giorno
nel caso la malattia superi 14 giorni e 7
giorni dal 10 ottobre 1992: 0,500;
b) per il 1°, 2°, 3° giorno
nel caso la malattia superi 21 giorni e 14
giorni dal 10 ottobre 1992:1,000;
c) dal 4° al 20° giorno, per le
giornate indennizzate dall'INPS: 0,330;
d) dal 21° al 180° giorno, per
le giornate indennizzate dall'INPS: 0,107;
e) dal 181° al 270° giorno, per
le sole giornate non indennizzate
dall'INPS: 0,500;
Per gli apprendisti, il coefficiente per
le giornate non indennizzate
dall'INPS è pari a 0,500.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui
o di semplice attesa o
custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle
lettere b) e c) della tabella allegato A) al presente contratto, le quote
orarie di cui al quinto comma sono calcolate applicando alla retribuzione
oraria gli stessi coefficienti individuati nel sesto comma.
Il trattamento economico giornaliero come
sopra determinato è corrisposto
dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana escluse le festività.
In caso di ricaduta nella stessa malattia
o altra conseguenziale come tale
riconosciuta dall'INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la
normativa dell'INPS medesimo.
In caso di contratto di lavoro a tempo
parziale, il trattamento economico
giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui
al
sesto comma per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla
divisione per sei dell'orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell'operaio
- soggetta ai provvedimenti
disciplinari di cui all'art. 86 - nel mese di calendario precedente
l'inizio della malattia il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio
a
norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni
ora di
assenza ingiustificata. Per gli operai di cui al nono comma il trattamento
dovuto dall'impresa è ridotto di 1/216,66 nel caso di orario settimanale
di
50 ore e di 1/260 nel caso di orario settimanale di 60 ore, per ogni ora
di
assenza ingiustificata.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia
l'impresa entro i limiti della
conservazione del posto di cui al primo e terzo comma, è tenuta
ad
accantonare presso la Cassa Edile la percentuale di cui all'art. 20 nella
misura del 23% lordo dal 1° gennaio 1989 e del 23,45% lordo dal 1°
gennaio
1994, salvo l'ipotesi di cui al nono comma dello stesso articolo.
Per i casi di tbc, fermo restando quanto
previsto dal comma precedente, si
fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
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