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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL


Art.29 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia
professionale

In caso di malattia professionale, l'operaio non in prova ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza
interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricaduta nella
stessa malattia l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di dodici mesi
consecutivi.

In caso di infortunio su lavoro l'operaio, non in prova, ha diritto alla
conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che
impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro
e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di
abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.

Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio o la infermità
conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, debitamente
accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto
alla indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di cui
all'art. 38.

L'operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in
periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un
massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione clinica
avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del
posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz'altro risolto, fermo
restando il diritto dell'operaio di percepire il trattamento economico
spettante a norma dell'art. 38.

Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia
professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme
generali riguardanti l'assistenza per infortunio o malattia professionale
agli operai dell'industria.

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale,
l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente
articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un
trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta
moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita
dal minimo di paga base, dalla indennità territoriale di settore e
dall'indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla
divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella
circoscrizione durante l'assenza per infortunio o malattia professionale.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla
retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti dal 1°
ottobre 1988:

a) dal 4° giorno al 90° girono di assenza: 0.234.

b) dal 91° giorno in poi: 0,045.

Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle
lettere b) e c) della tabella allegato A) al presente contratto, le quote
orarie di cui al sesto comma sono calcolate applicando alla retribuzione
oraria, gli stessi coefficienti individuati nel settimo comma.

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto
dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'I.N.A.I.L.
comprese le domeniche.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico
giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al settimo
comma per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla
divisione per sette dell'orario settimanale convenuto.

In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti
disciplinari di cui all'art. 86 - nel mese di calendario precedente
l'inizio dell'infortunio o della malattia professionale, il trattamento
dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è
ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di
cui all'ottavo comma il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di
1/216,66 nel caso di orario settimanale di 50 ore e di 1/260 nel caso di
orario settimanale di 60 ore, per ogni ora di assenza ingiustificata.

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale,
l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la percentuale di cui
all'art. 20, nella misura e con le modalità ivi stabilite, salva l'ipotesi
di cui al nono comma dello stesso articolo.

Ove, invece, l'infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia
professionale insorga durante il periodo di prova, l'operaio sarà ammesso a
continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere
il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è
dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempreché, superato il
periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in servizio.


Norma transitoria

La presente normativa si applica dal 1° aprile 1988, anche per gli
infortuni in corso a tale data. Fino al 31 marzo 1988 si applica la
disciplina contenuta nell'art. 28 del C.C.N.L. 18 luglio 1985. Stampa questa pagina