Art. 3 Periodo di prova
L'assunzione di lavoro di ogni operaio
si intende effettuata con un periodo
di prova pari a 20 giorni di lavoro per operai di 4° livello, 15 giorni
di
lavoro per operai specializzati, 10 giorni di lavoro per operai qualificati
e 5 giorni di lavoro per tutti gli altri operai durante il quale è
ammesso,
da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza
preavviso né diritto ad indennità.
L'assunzione degli autisti addetti alla
conduzione ed al funzionamento di
autobetoniere e di autobetonpompe, se effettuata per la categoria degli
operai specializzati, può avvenire con un periodo di prova non
superiore a
20 giorni di lavoro, durante il quale è parimenti ammesso, da ambo
le
parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso
né diritto ad indennità. La fissazione del periodo di prova
per tali
operai, indipendentemente dalla categoria di inquadramento, deve essere
fatta per iscritto all'atto dell'assunzione.
Sono esenti dal periodo di prova di cui
ai commi precedenti gli operai che
abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa con le stesse
mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempre
che quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 5 anni.
Il periodo di prova sarà utilmente
considerato agli effetti del computo
dell'anzianità dell'operaio confermato.
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