Art. 30 Congedo matrimoniale
All'operaio non in prova, in occasione
del matrimonio, viene concesso un
periodo di congedo della durata di dieci giorni consecutivi con diritto
al
trattamento economico di cui al punto 3) dell'art. 26 per 72 ore.
All'operaio che abbia maturato presso
la stessa impresa un'anzianità
ininterrotta di almeno 12 mesi compiuti viene concesso invece un periodo
di
congedo della durata di gg. 12 consecutivi con diritto al trattamento
economico di cui al punto 3) dell'art. 26 per 88 ore.
L'impresa deve anticipare la somma corrispondente
alle giornate di congedo
subordinatamente agli adempimenti da parte dell'operaio richiesti
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ed ha diritto di
trattenere quanto l'Istituto medesimo è tenuto a corrispondere
all'operaio
per lo stesso titolo.
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