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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL


Art. 30 Congedo matrimoniale

All'operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un
periodo di congedo della durata di dieci giorni consecutivi con diritto al
trattamento economico di cui al punto 3) dell'art. 26 per 72 ore.

All'operaio che abbia maturato presso la stessa impresa un'anzianità
ininterrotta di almeno 12 mesi compiuti viene concesso invece un periodo di
congedo della durata di gg. 12 consecutivi con diritto al trattamento
economico di cui al punto 3) dell'art. 26 per 88 ore.

L'impresa deve anticipare la somma corrispondente alle giornate di congedo
subordinatamente agli adempimenti da parte dell'operaio richiesti
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ed ha diritto di
trattenere quanto l'Istituto medesimo è tenuto a corrispondere all'operaio
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