Art. 32 Conservazione degli utensili
L'operaio deve conservare in buono stato
macchine, arnesi, attrezzi e tutto
quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna
modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione
dai
superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente
agli arnesi di lavoro,
alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione
darĂ
diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito,
previa contestazione dell'addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale
occorrente, ogni operaio
deve farne richiesta al suo capo. In caso di risoluzione del rapporto
deve
riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha
ricevuto in consegna temporanea.
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