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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 33 Preavviso

Il licenziamento o le dimissioni dell'operaio che abbia superato il periodo
di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in
considerazione delle particolari caratteristiche dell'edilizia, è stabilito
in una settimana per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni
e 10 giorni di calendario per gli operai con anzianità ininterrotta di
oltre 3 anni.

Ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile, in mancanza di preavviso, il
recedente è tenuto a versare all'altra parte un'indennità equivalente
all'importo della retribuzione (v. punto 3 dell'art. 26) che sarebbe
spettata per il periodo di preavviso.

Art. 34 Indennità in caso di morte

In caso di morte dell'operaio, il trattamento di fine rapporto e
l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte a norma
dell'articolo 2122 del Codice Civile, al coniuge, ai figli e, se vivevano a
carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il
secondo grado.

La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto,
deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

E' nullo ogni patto anteriore alla morte dell'operaio circa l'attribuzione
e la ripartizione dell'indennità. Stampa questa pagina