Art. 33 Preavviso
Il licenziamento o le dimissioni dell'operaio
che abbia superato il periodo
di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che,
in
considerazione delle particolari caratteristiche dell'edilizia, è
stabilito
in una settimana per gli operai con anzianità ininterrotta fino
a tre anni
e 10 giorni di calendario per gli operai con anzianità ininterrotta
di
oltre 3 anni.
Ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile,
in mancanza di preavviso, il
recedente è tenuto a versare all'altra parte un'indennità
equivalente
all'importo della retribuzione (v. punto 3 dell'art. 26) che sarebbe
spettata per il periodo di preavviso.
Art. 34 Indennità in caso di morte
In caso di morte dell'operaio, il trattamento
di fine rapporto e
l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte
a norma
dell'articolo 2122 del Codice Civile, al coniuge, ai figli e, se vivevano
a
carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro
il
secondo grado.
La ripartizione dell'indennità,
se non vi è accordo fra gli aventi diritto,
deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
E' nullo ogni patto anteriore alla morte
dell'operaio circa l'attribuzione
e la ripartizione dell'indennità.
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