Art. 35 Controversie
La domanda giudiziale concernente controversie
che, dovessero sorgere
nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto
di lavoro, è improcedibile se precedentemente la controversia stessa
non
sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni territoriali
dei datori di lavoro e degli operai per esperire il tentativo di
conciliazione delle parti.
Quando la controversia individuale o plurima
riguarda l'attribuzione della
categoria e l'applicazione delle norme sulla disciplina del cottimo di
cui
all'art. 16, ciascuna delle Associazioni suddette, su mandato della parte
interessata, può richiedere l'intervento del Comitato Tecnico paritetico
previsto all'art. 37, per l'accertamento degli elementi di fatto.
Il tentativo di conciliazione da parte
delle Associazioni sindacali dovrà
essere esperito entro 15gg. dalla data di ricevimento da parte di una
Associazione sindacale della richiesta avanzata all'Associazione sindacale
dirimpettaia.
La richiesta d'intervento del Comitato
Tecnico paritetico sospende il
decorso del predetto termine.
Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo
di conciliazione, demandato,
come sopra precisato, alle Associazioni sindacali, resta salva la facoltà
di esperire per le controversie individuali il tentativo di conciliazione.
Le controversie collettive per l'applicazione
del presente contratto
saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e,
in
caso di mancato accordo, da quelle nazionali, secondo modalità
che possono
essere eventualmente concordate.
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