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EDILI ARTIGIANI
 
CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 36 Reclami

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'edilizia e della
possibilità che al termine delle opere l'organizzazione del cantiere venga
a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque
richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati
dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro dell'operaio stesso.

Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 del Codice Civile, come
modificato dalla legge 11 agosto 1973 n. 533.

Art. 37 Comitati tecnici paritetici per le controversie

In ciascuna delle Circoscrizioni territoriali per le quali è prevista la
stipulazione degli accordi integrativi del presente contratto nazionale a
norma dell'art. 42 è istituito un Comitato Tecnico paritetico a carattere
permanente per l'applicazione dei compiti di cui al secondo comma
dell'articolo 35.

I componenti del Comitato sono nominati in egual numero rispettivamente
dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di
cui all'art. 42 primo comma, in ragione queste ultime di un rappresentante
per ciascuna di esse.

Il Comitato conclude i suoi accertamenti entro il termine di 10 gironi
dalla data di ricevimento della richiesta di intervento. Stampa questa pagina