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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 38 Trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla legge 20 maggio 1982, n.
297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme
di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 c.c. - sub art. 1 della legge n. 297.

A) Per l'anzianità maturata dal 1° giugno 1982 al 30 giugno 1983 la
retribuzione valevole agli effetti del trattamento di fine rapporto è
computata secondo il criterio indicato nel 2° comma del citato art. 2120
c.c.

Dal 1° luglio 1983, con riferimento al sopracitato comma dell'art. 2120
del codice civile la retribuzione da prendere in considerazione agli
effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai
seguenti elementi:

- minimo di paga base;
- indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge
297/1982;
- indennità territoriale di settore;
- superminimi ad personam di merito o collettivi;
- trattamento economico di cui all'art. 22;
- utile di cottimo e concottimo;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di trasporto;
- indennità per lavori speciali disagiati di cui all'art. 24, lettere
B), C), D) e F);
- indennità per lavori in alta montagna;
- indennità di cantiere ferroviario di cui all'art. 25, lett. B).

Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del
trattamento di fine rapporto deve essere compresa ai sensi e con la
gradualità di cui all'art. 5 secondo e terzo comma della citata legge
numero 297, anche la indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio
1977 al 31 maggio 1982.

Fino al 31 dicembre 1986, il trattamento di fine rapporto, in base
all'articolo 5, quarto comma, della citata legge n. 297, è commisurato,
per gli operai di produzione, al 76,3% e, per gli addetti ai lavori
discontinui, al 60,92% e al 50,77%, rispettivamente per gli operai di
cui alle lettere a) e b) dell'art. 8, della retribuzione di ciascun anno
computata ai sensi dei commi precedenti, divisa per 13,5.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1987 il trattamento di fine rapporto è
commisurato per ciascun anno al 100% della retribuzione computata ai
sensi del secondo comma della presente lettera A), divisa per 13,5.

B) Per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, ferma restando
l'applicazione della citata legge n. 297/82, in caso di risoluzione del
rapporto spetta all'operaio, per ogni mese intero di anzianità
ininterrotta presso la stessa impresa, una indennità pari a 11 ore della
retribuzione costituita dagli elementi della retribuzione in atto alla
predetta data aventi carattere continuativo nonché dalla percentuale per
gratifica natalizia con esclusione dell'indennità di contingenza
maturata dal 1° febbraio 1979.

L'indennità nella misura stabilita al primo comma della presente lettera
B), deve essere corrisposta per l'anzianità decorrente dal 1° settembre
1979. Stampa questa pagina