Art. 40 Addestramento professionale
Le Organizzazioni contraenti riconoscono
la necessità di dare impulso
all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di
maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacità tecniche
delle
stesse e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
Le Associazioni territoriali di categoria
nelle zone di rispettiva
competenza decidono l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo
alla istituzione di apposito Ente Scuola o al potenziamento di quello
esistente.
Detti Enti Scuola realizzeranno i loro
scopi mediante l'istituzione di
scuole professionali edili o laddove queste, per obiettive accertate
difficoltà, non possono organizzare corsi in proprio, questi potranno
essere affidati - sotto controllo degli Enti scuola stessi - ad istituti
professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.
Al relativo finanziamento si provvederà
con il contributo a carico delle
imprese da fissarsi localmente in misura compresa fra le 0,20% e 1% sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26 e da versarsi
con modalità stabilite dalle Associazioni territoriali.
Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio
di Amministrazione
paritetico da nominarsi dalle Associazioni territoriali aderenti alle
Organizzazioni nazionali stipulanti.
Il Consiglio di amministrazione nominerà
il Presidente nella persona di un
rappresentante degli artigiani, il Vice-Presidente nella persona di un
rappresentante dei lavoratori, ed il Direttore, all'infuori del Consiglio
stesso, su designazione dell'Associazione territoriale dei lavoratori.
Le Organizzazioni territoriali dei datori
di lavoro e dei lavoratori
stabiliranno in armonia con i principi su esposti le norme statutarie
che
dovranno regolare l'esercizio degli Enti scuola.
Le clausole difformi dagli statuti esistenti
alla data dell'entrata in
vigore del presente contratto dovranno essere adeguate secondo i principi
sopra esposti.
I programmi di attività saranno
predisposti nei limiti della disponibilità
finanziaria dell'esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni
territoriali prima della loro approvazione.
Gli Enti-Scuola in questione, in linea
di massima ed in relazione alle
necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali
e
regionali.
I corsi dovranno essere riservati in via
di massima agli operai edili.
Agli operai che hanno frequentato con
esito favorevole i corsi di
addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà
rilasciato
un apposito attestato con indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto
superamento degli esami finali.
Gli operai muniti di tale attestato ed
assunti per lo svolgimento delle
mansioni oggetto dell'addestramento dovranno effettuare un periodo non
superiore a 30 giorni di addestramento pratico alle lavorazioni di cantiere
e al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica
inerente alle manzioni svolte.
Durante tale periodo di addestramento,
gli operai avranno diritto ad un
trattamento economico non inferiore a quello del 1° livello e saranno
loro
applicabili, salvo che per la durata, le norme di cui all'art. 3. Le norme
di cui sopra, escluse quelle di cui all'art. 3, valgono anche per gli
operai già in servizio che presentano l'attestato anzidetto.
Le Associazioni territoriali potranno
concordare localmente eventuali
opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi
professionali, gestiti dagli Enti-Scuola, gli operai ritenuti idonei ad
incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.
E' istituito un organismo paritetico a
livello nazionale con lo scopo di
attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale
per i lavoratori dell'edilizia.
Dichiarazione a verbale
Le parti si riservano di rivedere l'intera
disciplina anche in relazione ai
compiti demandati all'organismo paritetico nazionale di cui sopra.
Le parti si riservano altresì di
stabilire criteri per la realizzazione del
coordinamento a livello regionale dell'attività svolta dagli Enti-Scuola.
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