![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
![]() |
SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it
Art. 42 Accordi locali Alle Organizzazioni regionali e territoriali
dei datori di lavoro e dei a) alla ripartizione dell'orario normale
di lavoro a norma dell'art. 6 b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori di alta montagna; c) alla regolamentazione del trattamento
dovuto, con carattere non di d) alla determinazione dell'indennità territoriale di settore; e) alle attuazioni di cui all'art. 22
per gli accantonamenti per ferie, f) alla individuazione dei limiti territoriali
oltre i quali è applicabile g) alla determinazione delle indennità
per lavori in galleria a norma h) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie; i) alla determinazione della indennità per mensa e trasporto. Alle Organizzazioni predette è inoltre demandato di provvedere: 1) alla determinazione del contributo
per l'anzianità professionale edile, 2) alla determinazione della misura complessiva
del contributo dovuto alle 3) all'attuazione della disciplina relativa
alle prestazioni delle Casse 4) all'attuazione della disciplina dell'adddestramento
professionale 5) alle determinazioni di cui all'art. 41, relativo alle quote sindacali. In caso di dissenso che non consenta la
stipula degli accordi locali, Le questioni di interpretazione della
disciplina nazionale sono |