Art. 43 Casse edili
In ciascuna circoscrizione territoriale
è istituita la Cassa Edile
artigiana. Essa è lo strumento per l'attuazione per le materie
di cui
appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra le Associazioni
artigiane ANAEPA - FNAE - FIAE - CLAAI e le Federazioni Nazionali dei
lavoratori Fe.n.e.a.l. - U.I.L., F.i.l.c.a. - CISL, F.i.l.l.e.a. - C.G.I.L
nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente
aderenti.
L'Organizzazione, le funzioni, le contribuzioni
e i versamenti alle Casse
Edili Artigiane sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali
stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell'ambito di
questi, dagli accordi stipulati fra le Organizzazioni territoriali aderenti
a quelle nazionali di cui sopra.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento
alle Casse Edili Artigiane
stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi
di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili tra loro e
pertanto non è ammesso il parziale adempimento.Le Organizzazioni
territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo
del 3%, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.
26.
Il contributo può essere stabilito
in misura superiore al 3% nel caso di
specifiche esigenze finanziarie di singole Casse Edili Artigiane accertate
dall'organismo paritetico di cui al presente articolo.
Il contributo complessivo di cui sopra
è ripartito per 5/6 a carico dei
datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico dell'operaio
deve essere trattenuta dal
datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per
il
successivo versamento alla Cassa Edile Artigiana.
La Cassa Edile Artigiana è amministrata
da un Comitato di Gestione nominato
in misura paritetica dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro,
da un lato, e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori dall'altro,
aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Qualsiasi atto concernente il prelievo,
l'erogazione ed il movimento dei
fondi della Cassa Edile Artigiana deve essere effettuato con firma abbinata
nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale.
Il
presidente del Collegio Sindacale deve essere iscritto nel ruolo dei
Revisori ufficiali dei conti.
Le prestazioni della Cassa Edile Artigiana
sono stabilite dagli accordi
stipulati dalle Associazioni Nazionali contraenti e dagli accordi locali
stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali
suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle
predette Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi
locali sono concordate dalle
Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle
disponibilità dell'esercizio accertate dal Consiglio di Amministrazione.
Le prestazioni delle Casse Edili Artigiane
per i casi di malattia anche
professionale ed infortunio sul lavoro sono disciplinate dall'allegato
che
forma parte integrante del presente articolo.
Le regolamentazioni per le prestazioni
nazionali e territoriali, sono
portate a conoscenza delle Casse Edili per l'automatica ed integrale
applicazione.
Gli organi delle Casse Edili Artigiane
sono vincolati a non assumere
decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione
ad
eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali
medesimi.
I bilanci consuntivi, situazioni patrimoniali,
conto economico,
accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa Edile Artigiana
e
dalla relazione del Collegio sindacale e corredati in ogni caso dei dati
analitici che le Associazioni nazionali contraenti si riservano di
specificare di comune accordo, debbono essere trasmessi entro 30 giorni
dalla loro approvazione alle Organizzazioni territoriali dei datori di
lavoro e dei lavoratori alle quali compete la nomina dei componenti il
Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile Artigiana nonché
alla
Commissione Nazionale per le Casse Edili Artigiane.
Entro i successivi 30 giorni, le Organizzazioni
territoriali si
incontreranno per esprimere le loro valutazioni, redigendo e sottoscrivendo
apposito verbale.
Il verbale deve essere trasmesso, entro
i 10 giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma precedente, al Presidente della Cassa Edile
artigiana il quale ne darà lettura al Consiglio di Amministrazione
in
occasione della prima riunione dello stesso.
L'esercizio finanziario della Cassa Edile
Artigiana decorre dal 1° ottobre
al 30 settembre dell'anno successivo.
Le funzioni nazionali di controllo e coordinamento
delle Casse Edili
Artigiane sono assicurate da un organismo paritetico a carattere permanente
(Commissione Nazionale per le Casse Edili Artigiane) costituito tra le
Associazioni Nazionali di cui al primo comma del presente articolo.
In particolare le funzioni di controllo
e di coordinamento riguardano:
- la valutazione delle condizioni di equilibrio
delle varie gestioni, sulla
base dei bilanci che dovranno essere trasmessi dalle singole Casse Edili
Artigiane;
- la verifica della rispondenza alla disciplina
nazionale e territoriale
delle attuazioni poste in essere delle Casse Edili Artigiane. Tale
verifica può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate
nel Consiglio di Amministrazione delle Casse Edili Artigiane;
- la determinazione dei criteri per rendere
omogenee e sistematiche le
rilevazioni statistiche sull'attività delle Casse Edili Artigiane.
La disciplina delle Casse Edili Artigiane
è contenuta nell'allegato al
presente contratto.
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