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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art.44 Assunzione

Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di legge.

Il rapporto d'impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella
quale l'impresa deve specificare:

1) la data di assunzione;
2) la categoria cui l'impiegato viene assegnato e, in modo sommario le
mansioni cui deve attendere;
3) la durata dell'eventuale periodo di prova;
4) la prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;
5) Il trattamento economico iniziale.

Art. 45 Documenti

All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:

1) la carta d'identità o altro documento equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto agli assegni per il
nucleo familiare;
4) la tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie ed il libretto
personale;
5) i documenti comprovanti il diritto all'assistenza malattia;
6) i certificati comprovanti eventuali titoli di studio e precedenti
occupazioni;
7) numero del codice fiscale.

Nel corso del rapporto di lavoro l'impiegato deve documentare ogni
eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni familiari.

E' in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale di data non
anteriore a 3 mesi.

L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

L'impiegato deve dichiarare all'impresa la sua residenza ed il domicilio e
gli eventuali cambiamenti.

Per i documenti per i quali la legge prevede determinati adempimenti da
parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.

Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'impiegato, che
ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.

Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle vigenti
disposizioni di legge.Stampa questa pagina