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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art.46 Periodo di prova

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi
per gli impiegati di 7° livello (categoria super), a 5 mesi per gli
impieghi di 6° livello (categoria prima), a 3 mesi per gli impiegati di 5°
livello (seconda categoria) e per gli assistenti tecnici di 4° livello, a
due mesi per quelli di 4°, 3°, 2°, 1° livello.

Tale periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Non sono
ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova.

La malattia sospende il periodo di prova purché non abbia una durata
superiore al periodo di prova stesso; nel caso invece di infortunio sul
lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino
a guarigione clinica. Durante l'assenza per malattia o infortunio non è
dovuto alcun trattamento economico.

Salvo quanto espressamente disposto dal presente contratto, nel corso del
periodo di prova sussistono fra le partii diritti e gli obblighi previsti
dal contratto stesso. La risoluzione del rapporto può essere richiesta da
ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità. In
caso di risoluzione del rapporto per volontà dell'impresa deve essere
corrisposto all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o
alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la
prima o la seconda quindicina del mese stesso.

L'impiegato, che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato
servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene
assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla
disdetta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio con
anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso. Stampa questa pagina