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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art.47 Orario di lavoro

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le
deroghe relative.

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.

L'orario normale contrattuale sarà ripartito su 5 giorni per settimana.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnicoproduttive, ripartisca su 6
giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo
prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%
calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6 e
7 dell'art. 49.

Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere, la
regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di
produzione dell'art. 6 (parte operai) e dagli accordi integrativi dello
stesso.

Il prolungamento del lavoro oltre gli orari contrattuali di cui ai
precedenti comuni, fino a concorrenza dei maggiori orari previsti dall'art.
8 del R.D. 10-9-1923 n. 1957, dà agli impiegati il diritto di percepire le
maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 23 del
presente contratto. Stampa questa pagina