Art. 48 Riposi compensativi
L'impiegato ha diritto di usufruire in
un anno di riposi compensativi pari
ad 80 ore complessive a far data dal 1.3.1989 e pari a 88ore a far data
dal
1.1.1994.
I riposi compensativi maturano in misura
di un'ora ogni 22 ore sino al
31.12.1993 e di un'ora ogni 20 dal 1° gennaio 1994 di lavoro ordinario
effettivamente prestato. Per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere,
i
riposi compensativi sono pari nell'anno a 40 ore sino al 31.12.1993 e
di
complessive 48 ore dal 1° gennaio 1994. I risposi compensativi maturano
in
misura di un'ora ogni 44 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato
sino al 31.12.1993 e di un'ora ogni 36 a decorrere dal 1.1.1994.
Agli effetti di cui sopra si computano
le ore di assenza per malattia ed
infortunio, debitamente certificato, nonché per congedo matrimoniale
e per
assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
Il riposo è concesso a richiesta
dell'impiegato da effettuarsi con adeguato
preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I riposi maturati entro
il 31 dicembre di ciascuno anno solare possono essere goduti entro il
30
giugno dell'anno successivo.
Nel caso di mancato godimento dei riposi,
all'impiegato è dovuto il
trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma dell'ultimo comma
dell'art. 49.
La presente regolamentazione assorbe la
disciplina relativa alle 7
festività soppresse dell'art. 1 della legge 5 marzo 1977 n. 54,
salvo
quanto previsto dal comma seguente.
In relazione alle festività nazionali
del 2 giugno e del 4 novembre,
soppresse dalla citata legge, agli impiegati per i mesi di giugno e di
novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile,
1/25
della retribuzione stessa.
Le riduzioni di orari di lavoro di cui
alla presente disciplina saranno
assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti sulla stessa
materia sia in sede europea che in sede nazionale.
|