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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL


Art.4 Mutamento di mansioni

All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è
stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce
deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni
durante il periodo per il quale vi resta adibito.

Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di
effettiva prestazione, l'operaio acquisisce il diritto alla categoria
relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a
mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente
con diritto alla conservazione del posto.

Nell'ipotesi che l'operaio adibito a mansioni superiori risulti avere già
nel passato acquisito la qualifica inerente alle mansioni superiori cui
viene adibito, egli acquisterà nuovamente la qualifica superiore quando la
permanenza nelle nuove superiori mansioni perduri per un periodo di tempo
non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.

Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari
registrazioni sul libretto di lavoro con l'indicazione della decorrenza.

Art. 5 Mansioni promiscue

L'operaio che si sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni
relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della
categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni
inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non
prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta. Stampa questa pagina