Art. 52 Indennità speciale a favore
del personale non soggetto a
limitazioni di orario
Le parti si danno atto che, nel richiamarsi
alle vigenti norme di legge
sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica
a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692, il quale
esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni
direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è
da considerare personale direttivo -
escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla
direzione tecnica od amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa
con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (art.
3 n. 2 del
R.D; 10 settembre 1923 n. 1955).
Il personale di cui sopra ha diritto ad
una indennità speciale nella misura
del 25% dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza.
E' in facoltà dell'impresa di dedurre
l'importo dell'indennità suddetta
dall'eventuale superminimo, sempreché questo sia stato fissato
in
considerazione della particolare natura delle mansioni.
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