Cassa Edile Rimini Untitled Document
Torna alla pagina principale

 

 

 

SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it

EDILI ARTIGIANI
 
CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 52 Indennità speciale a favore del personale non soggetto a
limitazioni di orario

Le parti si danno atto che, nel richiamarsi alle vigenti norme di legge
sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica
a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692, il quale
esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni
direttive svolgenti determinate mansioni.

A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo -
escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla
direzione tecnica od amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa
con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (art. 3 n. 2 del
R.D; 10 settembre 1923 n. 1955).

Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennità speciale nella misura
del 25% dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza.

E' in facoltà dell'impresa di dedurre l'importo dell'indennità suddetta
dall'eventuale superminimo, sempreché questo sia stato fissato in
considerazione della particolare natura delle mansioni. Stampa questa pagina