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EDILI ARTIGIANI
 
CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 53 Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà
dell'impiegato

All'impiegato che, a richiesta dell'impresa, usi in via consecutiva mezzi
di trasporto di sua proprietà per l'espletamento delle mansioni affidategli
(personale addetto al recapito, alla sorveglianza di più cantieri ecc),
deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e
di indennizzo per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le parti.

Art. 54 Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria
compressa ed in galleria

Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuamente e nelle
stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di
cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:

a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso
trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli
operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna,
lo stesso trattamento per vitto e alloggio.

Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai numeri
1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 49;

b) per lavori in galleria una indennità di L. 15.000 mensili.

Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente
corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non
siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici. Stampa questa pagina