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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 57 Aumenti periodici di anzianità

A decorrere dal 1° gennaio 1986 l'impiegato ha diritto, per ogni biennio di
anzianità di servizi6 presso la stessa impresa, ad uno scatto biennale, per
un massimo di cinque scatti, secondo i valori mensili sottoindicati per
ciascuna categoria:

Impiegato 1a super (7° livello) L. 27.000
Impiegato 1a (6° livello) L. 24.874
Impiegato 2a A (5° livello) L. 20.255
Impiegato 2a B (4° livello) L. 18.620
Impiegato 3a (3° livello) L. 17.412
Impiegato 4a (2° livello) L. 15.919

Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese
immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di
anzianità.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già
concessi per lo stessa titolo. Gli aumenti periodici di anzianità non
possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di
merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti
periodici maturati o da maturare.

In caso di passaggio a categoria superiore sarà mantenuto all'impiegato
l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di
provenienza.

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà
considerata utile agli effetti della maturazione del biennio della nuova
categoria. Stampa questa pagina