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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 58 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo

Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale
di lavoro di cui alle vigenti norme di legge, fermo il trattamento
economico previsto dall'ultimo comma dell'articolo 47.

Nessun impiegato tecnico o amministrativo può rifiutarsi, entro i limiti
consentiti dalla legge, di compiere lavoro supplementare, straordinario,
notturno e festivo salvo giustificati motivi di impedimento.

Il lavoro supplementare straordinario, notturno e festivo deve essere
autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi d'urgenza, nei quali
si deve provvedere appena possibile.

L'impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un
prospetto riepilogativo del lavoro supplementare e straordinario eseguito.

Il conteggio delle ore supplementari e straordinarie deve risultare da un
prospetto da consegnare all'impiegato e il pagamento va effettuato nella
prima decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata
eseguita. Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e seguenti del
Codice Civile in materia di prescrizione.

Le percentuali di aumento per lavoro supplementare, straordinario, notturno
e festivo sono le seguenti:

Lavoro supplementare diurno 35%
Lavoro straordinario diurno 35%
Lavoro festivo 45%
Lavoro supplementare o straordinario 55%
Lavoro notturno non compreso in turni periodici 34%
Lavoro notturno compreso in turni periodici 10%
Lavoro supplementare o straordinario notturno 47%
Lavoro festivo notturno (escluso quello compreso in turni periodici) 50%
Lavoro notturno festivo supplementare o straordinario 70%

Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del
mattino. Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria
degli elementi di cui ai punti 1-2-3-4-6-7 dell'art. 49. Qualora
l'impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili
(provvigioni, interessenze, ecc.) si prenderà per base la parte fissa, col
minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1- 3-4-6 dell'art. 49.

Qualora venga richiesto all'impiegato occasionalmente ed improvvisamente
una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o
il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in
aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un
trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la
prestazione viene effettuata in ore notturne. Stampa questa pagina