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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 59 Trasferta

All'impiegato occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per
esigenze di servizio vanno rimborsate entro i limiti della normalità, a pié
di lista, le spese che lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto e
alloggio.

Inoltre all'impiegato deve essere corrisposto:

- nel caso di pernottamento fuori sede, una indennità giornaliera del 15%
sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto e alloggio);

- nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si
protragga per l'intera giornata, una indennità del 15% sull'ammontare
delle spese di vitto;

- nel caso in cui l'impresa provveda all'alloggio e/o al vitto,
corrisponderà all'impiegato in missione, in luogo dell'indennità del 15%
di cui sopra, un compenso forfettario preventivamente convenuto con
l'impiegato stesso.

Qualora la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi
o comunque riguardare lunghi periodi, l'impresa in sostituzione delle spese
di vitto e di alloggio potrà convenire con l'impiegato una diaria
giornaliera a titolo forfettario. Stampa questa pagina