Art. 6 Orario di lavoro
Per l'orario di lavoro valgono le norme
di legge con le eccezioni e le
deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro
è di 40 ore settimanali di media
annua ripartito su 5 giorni, con un massimo, in ogni caso, di 10
giornaliere. Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive,
ripartisca su sei giorni il suddetto orario normale contrattuale di lavoro,
per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato, è dovuta
una
maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui
al
punto 3) dell'art. 26.
Resta salvo quanto previsto dall'art.
13 in materia di recupero.
Nell'effettuare la ripartizione degli
orari di lavoro nei vari mesi
dell'anno le parti, entro i limiti dell'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923,
n. 1955 e del R.D. 19 settembre 1923, n. 1957, potranno fissare per quattro
mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini delle medie
annue, dei minori orari fissati per gli altri mesi dell'anno.
Sempre nei limiti delle facoltà
previste dalle disposizioni della legge di
cui al comma precedente, il prolungamento del lavoro oltre gli orari
localmente concordati nel rispetto della media annuale, sopra stabilita,
dà
al lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per
lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all'art. 23 del
presente contratto.
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