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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 60 Mutamento mansioni

All'impiegato destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti
nella categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di
importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico goduto e
quello minimo contrattuale della predetta categoria superiore.

Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni rientranti in
una categoria superiore, avverrà senz'altro il passaggio dell'impiegato, a
tutti gi effetti, nella categoria superiore salvo che si tratti di
sostituzione di altro impiegato assente per malattia, gravidanza e
puerperio, ferie, servizio militare o per altre cause che comportino per
l'impresa l'obbligo della conservazione del posto. Qualora, a seguito del
definitivo passaggio di categoria, l'impiegato non venga a beneficiare di
una nuova retribuzione superiore alla precedente di almeno il 20% della
differenza intercorrente fra lo stipendio minimo mensile della categoria di
provenienza e di quella di assegnazione, gli va riconosciuto l'importo
corrispondente alla differenza necessaria per fargli raggiungere la
suddetta maggiorazione.

Agli effetti del comma precedente per retribuzione s'intende quella
costituita dagli elementi di cui ai punti 1-2-3-4 dell'art. 49.

Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il
disimpegno delle mansioni nella categoria superiore e presso la medesima
impresa può essere effettuato anche non continuamente.

In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio a
categoria superiore, deve raggiungere rispettivamente sette mesi nel
disimpegno di mansioni di prima categoria e quattro mesi nel disimpegno di
mansioni di altra categoria. Stampa questa pagina