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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 61 Pagamento della retribuzione

Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese:
all'impiegato deve essere consegnato all'atto del pagamento una busta paga
o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.

Nel caso che l'impresa ritardi di oltre dieci giorni il pagamento,
matureranno di pieno diritto a favore dell'impiegato, dalla scadenza di
detto termine, gli interessi di mora nella misura del 2% in più del tasso
ufficiale di sconto.

L'impiegato in dipendenza del ritardo di cui sopra ha facoltà di risolvere
il contratto col diritto alla corresponsione della indennità di mancato
preavviso e di anzianità come in caso di licenziamento.

In caso di contestazioni sugli elementi costitutivi della retribuzione,
l'impresa deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non
contestata.

Eventuali reclami sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella
indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché
sulla qualità della moneta, devono essere fatti, a pena di decadenza,
all'atto in cui viene effettuato il pagamento.

Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non può mai superare il 10%
dello stipendio minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del
rapporto di lavoro. Stampa questa pagina