Art. 61 Pagamento della retribuzione
Il pagamento della retribuzione ha luogo
alla fine di ogni mese:
all'impiegato deve essere consegnato all'atto del pagamento una busta
paga
o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.
Nel caso che l'impresa ritardi di oltre
dieci giorni il pagamento,
matureranno di pieno diritto a favore dell'impiegato, dalla scadenza di
detto termine, gli interessi di mora nella misura del 2% in più
del tasso
ufficiale di sconto.
L'impiegato in dipendenza del ritardo
di cui sopra ha facoltà di risolvere
il contratto col diritto alla corresponsione della indennità di
mancato
preavviso e di anzianità come in caso di licenziamento.
In caso di contestazioni sugli elementi
costitutivi della retribuzione,
l'impresa deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non
contestata.
Eventuali reclami sulla corrispondenza
della somma ricevuta con quella
indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché
sulla qualità della moneta, devono essere fatti, a pena di decadenza,
all'atto in cui viene effettuato il pagamento.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di
danni non può mai superare il 10%
dello stipendio minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione
del
rapporto di lavoro.
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