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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 62 Giorni festivi e riposo settimanale

Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:

a) le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo;

b) le festività nazionali del 25 aprile e 10 maggio;

c) le seguenti festività infrasettimanali:

1 gennaio - Capodanno;
6 gennaio - Epifania;
lunedì successivo alla Pasqua;
15 agosto - Assunzione;
10 novembre - Ognissanti;
8 dicembre - Immacolata Concezione;
25 dicembre - Santo Natale;
26 dicembre - Santo Stefano.
Santo Patrono della località ove ha sede il cantiere o dove lavora
l'impiegato.

Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività
infrasettimanali di cui al presente elenco, sarà considerato dalle
Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.

In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività di cui alle
lettere B) e C), agli impiegati è dovuto in aggiunta alla normale
retribuzione l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di
fatto. Detto importo sarà determinato dividendo la retribuzione mensile per
venticinque.

Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello di cantiere vale il
calendario festivo previsto per gli operai e potranno essere concordati i
giorni sostitutivi per le festività sopra stabilite di cui i predetti
impiegati non venissero eventualmente ad usufruire.

Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa
cada in turni regolari e periodici di lavoro nel qual caso la domenica
viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il risposo
viene considerato giorno festivo. Stampa questa pagina