Art. 63 Ferie
L'impiegato ha diritto per ogni anno di
servizio ad un periodo di riposo
feriale pari a quattro settimane di calendario, escludendo dal computo
i
giorni festivi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 62. In caso di
ferie frazionate, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono
a
una settimana, se l'orario normale è distribuito su cinque giorni,
ove la
distribuzione sia effettuata su sei giorni, sei gironi lavorativi fruiti
come ferie equivalgono ad una settimana. Lo stesso criterio vale ai fini
della corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie eventualmente
non godute.
Per il periodo di ferie devono essere
corrisposti gli elementi di cui ai
numeri dall'1 al 12 dell'art. 49.
In considerazione delle particolari caratteristiche
dell'industria
edilizia, l'impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tanti
dodicesimi di ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato.
Il
riposo feriale ha normalmente carattere continuativo.
Nel fissare l'epoca del riposo feriale
sarà tenuto conto da parte
dell'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali
desideri dell'impiegato anche per un eventuale frazionamento delle ferie
medesime.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi
motivo non pregiudica il diritto
alle ferie maturate.
L'assegnazione delle ferie non può
aver luogo durante il periodo di
preavviso. Dato lo scopo igienico sociale dell'istituto delle ferie non
è
ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili
esigenze di lavoro dell'impresa, ed
in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere all'impiegato
tutto o parte del periodo di ferie, l'impresa è tenuta a versargli
una
indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato
all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie. Tale indennità
va
corrisposta entro i sei mesi successivi alla data in cui l'impiegato ha
maturato il diritto alle ferie, trascorsi i quali saranno dovuti
all'impiegato gli interessi di mora nella misura prevista dal secondo
comma
dell'art. 61, con decorrenza dal primo giorno successivo allo scadere
dei
sei mesi.
Se l'impiegato viene richiamato in servizio
durante il periodo di ferie
l'impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute,
sia
per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località
dove
godeva delle ferie stesse.
L'eventuale periodo di tempo necessario
per rientrare in servizio non va
computato come ferie.
Qualora per esigenze di servizio l'impiegato
non possa godere delle ferie
nel periodo già stabilito dall'impresa, egli ha diritto al rimborso
dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo
di ferie sempreché dia la precisa documentazione del versamento
dell'anticipo stesso.
Norma transitoria
L'anzianità di servizio utile agli
effetti della durata delle ferie
previste dal presente articolo decorre dal primo luglio 1976.
All'impiegato che alla data del 4-9-1979
abbia maturato quattordici anni di
anzianità di servizio presso l'impresa, è riconosciuto ad
personam il
diritto ad una quinta settimana di ferie.
Tale diritto sarà parimenti riconosciuto
ad personam all'impiegato che
maturerà un'anzianità di servizio di 14 anni entro il periodo
di scadenza
del presente contratto, a decorrere dalla data di maturazione della
predetta anzianità.
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