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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 64 Tredicesima mensilità

L'impresa deve corrispondere una tredicesima mensilità da computarsi sugli
elementi di cui ai nn. dall'1 al 12 dell'art. 49.

Il pagamento di tale mensilità va normalmente effettuato non oltre il 20
dicembre.

Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso
dell'anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della
tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso
l'impresa.

La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre
deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai
15 giorni. Stampa questa pagina