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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 65 Premio annuo

Per l'anzianità di servizio maturata dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno
successivo è dovuto all'impiegato non in prova un premio annuo nella misura
di una mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1 al 12
dell'art. 49.

Il premio annuo è erogato il 30 giugno di ogni anno.

Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno di
maturazione, debbono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare
della mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso la
impresa.

La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata, mentre
deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai
15 gironi. Stampa questa pagina