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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 66 Premio di fedeltà

All'impiegato in servizio quando abbia presso la stessa azienda una
anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di venti anni, va
corrisposto annualmente un premio di fedeltà pari ad una mensilità degli
elementi di cui ai nn. dall'1 al 12 dell'art. 49.

Non si computano nei venti anni di servizio ininterrotto ed effettivo le
anzianità convenzionali di carattere militare, combattentistiche e simili.

Il pagamento del premio deve essere effettuato nella ricorrenza della data
di assunzione in servizio dell'impiegato.

L'impiegato che avendo già maturato il diritto al premio venga licenziato
non per motivi disciplinari, ha diritto a tanti dodicesimi del premio
stesso quanti sono i mesi interi di servizio prestato all'epoca della
maturazione del precedente premio. Stampa questa pagina