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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 67 Trattamento in caso di malattia

L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle ventiquattr'ore salvo i
casi di giustificato impedimento, inoltre l'impiegato deve trasmettere
entro tre giorni il relativo certificato medico.

Per il controllo della malattia dell'impiegato valgono le norme di legge.

Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia, all'impiegato non
in prova spetta, oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto
indicati, il seguente trattamento economico, da calcolare sugli elementi di
cui ai nn. dall'1 all'8 dell'art. 49.

1) per anzianità di servizio fino a due anni compiuti: conservazione del
posto e corresponsione dell'intero trattamento economico per sei mesi;

2) per anzianità di servizio fino a due anni compiuti: conservazione del
posto e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi sei
mesi e del 50% per i restanti mesi;

3) per anzianità di servizio superiore a sei anni compiuti: conservazione
del posto per mesi dodici e corresponsione dell'intero trattamento
economico per i primi sei mesi, del 75% per i successivi tre mesi e del
50% per i restanti mesi.

Nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno
essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del
posto:

a) mesi nove in un periodo di dodici mesi per gli aventi anzianità di cui
al punto 1);

b) mesi dodici in un periodo di 18 mesi per gli aventi anzianità di cui al
punto 2);

c) mesi quindici in un periodo di ventiquattro mesi per gli aventi
anzianità di cui al punto 3).

Per i tre mesi aggiuntivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma
precedente, l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intero
trattamento economico per il primo mese e del 50% per i mesi restanti.

Alla scadenza dei termini sopra indicati l'impresa, se procede al
licenziamento dell'impiegato, gli deve corrispondere l'indennità
sostitutiva del preavviso e il trattamento economico di cui all'art. 71.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non
consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà
risolvere il contratto d'impiego con diritto al solo trattamento di cui
all'art. 71 del presente contratto.

Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto
rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del
preavviso.

L'impiegato che cada ammalato in periodi di preavviso, ha diritto alla
conservazione del posto ed al trattamento economico sino alla scadenza del
preavviso stesso.

All'impiegato in prova, colpito da malattia non compete il trattamento del
presente articolo. La malattia durante il periodo di prova sospende il
rapporto di lavoro per tutta la sua durata ma comunque non oltre i limiti
di tempo del periodo di prova stesso.

Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini
delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo. Stampa questa pagina