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EDILI ARTIGIANI
 
CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 68 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'impiegato
fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di malattia di cui
all'art. 67, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto e dovrà
essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti dall'anzianità fino
alla data di rilascio da parte di competenti istituti del certificato
definitivo di abilitazione alla ripresa di lavoro.

In considerazione della particolare natura dell'attività dell' edilizia nei
casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi sul lavoro che
comportino l'assenza dal lavoro dell'impiegato oltre i limiti previsti
dall'art. 67, l'impresa è tenuta a corrispondere all'impiegato il 50% del
trattamento economico stabilito nell'articolo stesso per l'ulteriore
maggiore tempo di degenza.

Nel caso che l'impiegato fruisca durante l'assenza di lavoro di un
trattamento economico a carico dell'INAIL o di altro istituto assicuratore
per atto di previdenza disposto dall'impresa, quest'ultima è tenuta a
corrispondere all'impiegato la differenza tra l'importo di detto
trattamento e l'eventuale maggiore importo dovuto ai sensi dei due commi
precedenti.

Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi
invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà
l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini
dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni
compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso
l'impiegato conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione
immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo
trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di
categoria.

Per l'assistenza a favore dell'impiegato si provvede a termini delle
vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.


Dichiarazione a verbale

Le Organizzazioni artigiane dichiarano che per il trattamento integrativo
di infortunio sul lavoro e malattia professionale, limitatamente ai soli
impiegati le aziende hanno facoltà di ricorrere a forme assicurative.Stampa questa pagina