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EDILI ARTIGIANI
 
CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 69 Congedo matrimoniale

Agli impiegati che contraggono matrimonio è concesso un permesso di 15
giorni consecutivi di calendario con diritto agli emolumenti di cui ai nn.
dall'1 all'8 dell'art. 49 percepiti nel normale periodo di lavoro.

Art. 70 Aspettativa

All'impiegato che ne faccia richiesta può essere concessa una aspettativa
senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.

L'impiegato, che entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa
non si presenta per riprendere servizio, è considerato dimissionario.

L'impresa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i
motivi che hanno giustificato la concessione, può invitare l'impiegato a
riprendere servizio nel termine di 15 giorni. Stampa questa pagina