Art. 7 Riposi compensativi
I dipendenti potranno usufruire a decorrere
dal 1° marzo 1989 di
complessive ore 80 di permessi individuali e di 88 ore dal 1.1.1994 per
ogni anno solare nel seguente modo:
a) i permessi per complessive 40 ore potranno
essere usufruiti nell'arco
dell'anno, preferibilmente nei mesi invernali, in considerazione delle
condizioni metereologiche, coordinandoli con il meccanismo della Cassa
Integrazioni guadagni INPS;
b) le residue 40 ore di permessi fino
al 31.12.1993 e per complessive 48
ore con decorrenza 1.1.1994 saranno concordate nell'ambito aziendale in
funzione delle esigenze lavorative. In ogni caso il godimento dovrà
essere compreso fra un minimo di 4 ore ed un massimo di 8 ore
consecutive.
Tali permessi maturano in misura di un'ora
ogni 44 ore di lavoro ordinario
effettivamente prestato a partire dal lo marzo 1989 e in misura di un'ora
ogni 36 ore dal 1.1.1994.
Per gli operai di cui alla lettera a)
e b) dell'art. 8 i permessi
individuali, a decorrere dal 1° marzo 1989 maturano rispettivamente
in
misura di un'ora ogni 56 ore e di un'ora ogni 67 ore fino al 31.12.1993
e
in misura di un'ora ogni 46 e in misura di un'ora ogni 56 ore dal 1.1.1994
di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Agli effetti di cui sopra si computano
anche le ore di assenze per malattia
o infortunio indennizzato dagli istituti competenti nonché per
congedo
matrimoniale.
La retribuzione per le 80 ore di permessi
individuali fino al 21.12.1993 e
di 88 ore dal 1.1.1994 di cui al presente articolo è corrisposta
mediante
l'accantonamento percentuale presso la Cassa Edile.
In occasione del godimento dei permessi
individuali è corrisposta
l'anticipazione da parte dell'impresa del trattamento economico di cui
al
punto 4) dell'art. 26 per le ore di permesso maturate e godute. Nelle
settimane del periodo di cui alla lettera b) l'anticipazione dell'impresa
è
pari all'importo corrispondente a cinque ore dei medesimi elementi
retributivi.
L'anticipazione di cui al comma precedente
è effettuata nel limite
dell'accantonamento complessivo di cui all'art. 22 maturato da ciascun
operaio e non ancora versato alla Cassa Edile ed è dedotta dall'importo
che
per lo stesso operaio l'impresa è tenuta ad accantonare alla Cassa
Edile
medesima in applicazione del citato art. 22.
I permessi sono concessi a richiesta dell'operaio,
tenendo conto delle
esigenze di lavoro.
Nel caso in cui le ore di cui al primo
comma non vengano in tutto o in
parte usufruite, il lavoratore ha comunque diritto alla corresponsione
da
parte della Cassa Edile degli importi accantonati a suo favore.
Per le ore di lavoro in tal modo prestato,
resta fermo l'accantonamento di
cui all'art. 22.
I lavoratori turnisti potranno usufruire
di permessi individuali - con le
stesse modalità di cui al primo comma lettera b) del presente articolo
-
per complessive 88 ore dal 1.1.1994. Pertanto i permessi individuali
maturano nella misura di un'ora ogni 40 ore di lavoro ordinario
effettivamente prestato a decorrere dal 10 marzo 1989 e di un'ora ogni
36
ore dal 1.1.1994.
Agli effetti della maturazione dei permessi
si computano anche le ore di
assenza per malattia o infortunio indennizzato dagli istituti competenti
nonché per congedo matrimoniale.
La presente regolamentazione assorbe quella
relativa alle sette festività
soppresse dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, salva la conferma
del trattamento economico per le festività del 2 giugno e del 4
novembre
mediante l'accantonamento di cui all'art. 22.
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