Art. 71 Trattamento di fine rapporto
A) Il trattamento di fine rapporto è
regolato dalla legge 20 maggio 1982,
n. 297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono
la
norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 c.c. sub art. 1 della legge
n. 297.
Nella retribuzione da prendere in considerazione
agli effetti del
trattamento di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e con la
gradualità di cui all'art. 5, 2° e 3° comma, della citata
legge n. 297,
anche l'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977
al 31
maggio 1982.
B) Per l'anzianità maturata fino
al 31 maggio 1982, ferma restando la
applicazione della citata legge n. 297/82, in caso di risoluzione di
rapporto di lavoro, all'impiegato non in prova spetterà un'indennità
di
anzianità pari a tante mensilità dell'ultimo trattamento
economico da
computarsi sugli elementi sotto precisati, per quanti sono gli anni di
servizio prestati nella categoria impiegatizia.
Inoltre all'impiegato proveniente dalla
categoria operaia spetta, per
ciascun anno di servizio prestato nella categoria operaia, una indennità
nella misura di 15/30 (quindici-trentesimi) della retribuzione mensile
per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982.
Le frazioni di anno verranno conteggiate
per dodicesimi computandosi
come mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.
L'indennità di anzianità
deve calcolarsi sugli elementi di cui ai numeri
dall'1 al 15 dell'art. 49 computando cioè anche le provvigioni,
i premi
di produzione, le partecipazioni agli utili e ai prodotti e ogni altro
compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è
corrisposto a titolo di rimborso spese e della indennità di contingenza
maturata dal 1° febbraio 1977 in poi.
Se l'impiegato è retribuito in
tutto o in parte con provvigioni, con
premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta
è
determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi 3 anni di servizio
o del minor tempo di servizio prestato.
E' in facoltà dell'impresa, salvo
espresso patto contrario, di dedurre
dall'indennità di cui al presente articolo quanto l'impiegato percepisca
in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro per eventuali
atti di previdenza (Cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie)
compiuti dall'impresa; nessuna detrazione è invece ammessa per
il
trattamento previsto dall'art. 74 del presente contratto.
Chiarimento a verbale
La disposizione di cui al 2° comma
della lettera B) si applica agli
impiegati per i quali il passaggio dalla categoria operaia è avvenuto
dopo
il 31 maggio 1973 e, ai sensi dell'art. 88 del presente contratto, non
ha
comportato la risoluzione del rapporto di lavoro.
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