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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 71 Trattamento di fine rapporto

A) Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla legge 20 maggio 1982,
n. 297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono la
norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 c.c. sub art. 1 della legge
n. 297.

Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del
trattamento di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e con la
gradualità di cui all'art. 5, 2° e 3° comma, della citata legge n. 297,
anche l'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 al 31
maggio 1982.

B) Per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, ferma restando la
applicazione della citata legge n. 297/82, in caso di risoluzione di
rapporto di lavoro, all'impiegato non in prova spetterà un'indennità di
anzianità pari a tante mensilità dell'ultimo trattamento economico da
computarsi sugli elementi sotto precisati, per quanti sono gli anni di
servizio prestati nella categoria impiegatizia.

Inoltre all'impiegato proveniente dalla categoria operaia spetta, per
ciascun anno di servizio prestato nella categoria operaia, una indennità
nella misura di 15/30 (quindici-trentesimi) della retribuzione mensile
per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982.

Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi computandosi
come mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.

L'indennità di anzianità deve calcolarsi sugli elementi di cui ai numeri
dall'1 al 15 dell'art. 49 computando cioè anche le provvigioni, i premi
di produzione, le partecipazioni agli utili e ai prodotti e ogni altro
compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è
corrisposto a titolo di rimborso spese e della indennità di contingenza
maturata dal 1° febbraio 1977 in poi.

Se l'impiegato è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con
premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è
determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi 3 anni di servizio
o del minor tempo di servizio prestato.

E' in facoltà dell'impresa, salvo espresso patto contrario, di dedurre
dall'indennità di cui al presente articolo quanto l'impiegato percepisca
in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro per eventuali
atti di previdenza (Cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie)
compiuti dall'impresa; nessuna detrazione è invece ammessa per il
trattamento previsto dall'art. 74 del presente contratto.


Chiarimento a verbale

La disposizione di cui al 2° comma della lettera B) si applica agli
impiegati per i quali il passaggio dalla categoria operaia è avvenuto dopo
il 31 maggio 1973 e, ai sensi dell'art. 88 del presente contratto, non ha
comportato la risoluzione del rapporto di lavoro. Stampa questa pagina