Art. 73 Preavviso di licenziamento e di
dimissioni
Salva l'ipotesi di cui al punto 2) dell'art.
87, il contratto di impiego a
tempo determinato non può essere risolto da alcuna delle parti
senza un
preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo compiuto
il periodo di prova, non hanno
superato i cinque anni di servizio:
- mesi due per gli impiegati di prima
categoria super e di prima
categoria;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di seconda categoria e gli
assistenti tecnici di quarto livello;
- mesi uno per gli impiegati di terza, quarta e quinta categoria primo
impiego;
b) per gli impiegati che hanno superato
i cinque anni di servizio e non
dieci:
- mesi tre per gli impiegati di prima
categoria super e di prima
categoria;
- mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli assistenti
tecnici di quarto livello;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza e quarta categoria;
c) per gli impiegati che hanno superato
i dieci anni di servizio:
- mesi quattro per gli impiegati di prima categoria super e di prima
categoria;
- mesi tre per gli impiegati di seconda categoria e gli assistenti
tecnici di quarto livello;
- mesi due per gli impiegati di terza e quarta categoria.
I termini di cui sopra decorrono dalla
metà o dalla fine di ciascun mese
considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente
intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine
del mese.
In caso di dimissioni, i termini suddetti
sono ridotti alla metà. In
mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte
ad una
indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 del c.c.
L'impresa ha diritto di ritenere su quanto
dovuto all'impiegato l'importo
dell'indennità sostitutiva del preavviso da questo eventualmente
non dato.
La parte che riceve il preavviso può
troncare il rapporto sia all'inizio
che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo
di
indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso l'impresa
concederà all'impiegato dei
permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la
durata dei permessi stessi sono stabiliti dall'impresa in rapporto alle
proprie esigenze.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni
devono essere comunicati per
iscritto.
L'impiegato già in servizio alla
data di entrata in vigore del presente
contratto mantiene "ad personam" l'eventuale maggiore termine
di preavviso
di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto
individuale vigente a tale data.
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