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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 73 Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Salva l'ipotesi di cui al punto 2) dell'art. 87, il contratto di impiego a
tempo determinato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un
preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno
superato i cinque anni di servizio:

- mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima
categoria;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di seconda categoria e gli
assistenti tecnici di quarto livello;
- mesi uno per gli impiegati di terza, quarta e quinta categoria primo
impiego;

b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non
dieci:

- mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima
categoria;
- mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli assistenti
tecnici di quarto livello;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza e quarta categoria;

c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:

- mesi quattro per gli impiegati di prima categoria super e di prima
categoria;
- mesi tre per gli impiegati di seconda categoria e gli assistenti
tecnici di quarto livello;
- mesi due per gli impiegati di terza e quarta categoria.

I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese
considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente
intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese.

In caso di dimissioni, i termini suddetti sono ridotti alla metà. In
mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte ad una
indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 del c.c.

L'impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all'impiegato l'importo
dell'indennità sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non dato.

La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto sia all'inizio
che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di
indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il periodo di preavviso l'impresa concederà all'impiegato dei
permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la
durata dei permessi stessi sono stabiliti dall'impresa in rapporto alle
proprie esigenze.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per
iscritto.

L'impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente
contratto mantiene "ad personam" l'eventuale maggiore termine di preavviso
di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto
individuale vigente a tale data. Stampa questa pagina