Art. 74 Indennità in caso di morte
In caso di morte dell'impiegato le indennità
indicate agli articoli 71 e 73
devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivono a carico
dell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il
secondo grado; fatta deduzione di quanto essi percepissero per eventuali
atti di previdenza compiuti dall'impresa.
La ripartizione delle indennità,
se non vi è accordo tra gli aventi
diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno, come previsto dall'art.
2122 del Codice Civile.
É nullo ogni patto anteriore alla
morte dell'impiegato circa l'attribuzione
e la ripartizione delle indennità.
In caso di licenziamento dell'impiegato
in dipendenza di sopraggiunta
invalidità permanente oppure in caso di morte prima che l'impiegato
abbia
raggiunto il decimo anno di servizio, si applicano le disposizioni
stabilite nel R.D.L. 8-1-1942 n. 5 e del D.L.L. 1-8- 1945 n. 708, relativi
al "fondo anzianità agli impiegati".
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