Art. 75 Certificato di lavoro
In caso di licenziamento o di dimissioni,
per qualsiasi causa
dell'impiegato, l'impresa ha l'obbligo di metter a disposizione dello
stesso all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante
qualsiasi contestazione sulla liquidazione, un certificato con
l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato รจ stato occupato
alle
sue dipendenze, della categoria di assegnazione e delle mansioni
disimpegnate.
Restano ferme le disposizioni previste
dalla legge 10-1-1935, n. 112
relative alle annotazioni da effettuarsi sul libretto di lavoro.
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