Art. 76 Controversie
La domanda giudiziale concernente controversie
che dovessero sorgere nella
applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di
lavoro, è improcedibile se precedentemente la controversia stessa
non sia
stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni degli artigiani
e
dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Il tentativo di conciliazione dovrà
essere esperimentato entro 15 giorni
dalla data di ricevimento dalla richiesta avanzata dalla Associazione
sindacale proponente.
Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo
di conciliazione di cui sopra,
resta salva la facoltà di esperimentare per le controversie individuali,
il
tentativo di conciliazione tra le parti interessate.
Le controversie collettive per l'applicazione
del presente contratto
saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e,
in
caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
Art. 77 Quote sindacali
E' in facoltà del singolo impiegato
di autorizzare il proprio datore di
lavoro, con delega individuale debitamente sottoscritta e a tempo
determinato, ad operare sulla retribuzione trattenuta di importo definito
per contributi a favore delle organizzazioni sindacali.
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