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EDILI ARTIGIANI
 
CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 76 Controversie

La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nella
applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di
lavoro, è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia
stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni degli artigiani e
dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.

Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperimentato entro 15 giorni
dalla data di ricevimento dalla richiesta avanzata dalla Associazione
sindacale proponente.

Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione di cui sopra,
resta salva la facoltà di esperimentare per le controversie individuali, il
tentativo di conciliazione tra le parti interessate.

Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto
saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in
caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 77 Quote sindacali

E' in facoltà del singolo impiegato di autorizzare il proprio datore di
lavoro, con delega individuale debitamente sottoscritta e a tempo
determinato, ad operare sulla retribuzione trattenuta di importo definito
per contributi a favore delle organizzazioni sindacali. Stampa questa pagina