Art. 8 Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa
Sono considerati lavori discontinui o
di semplice attesa o custodia quelli
elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei
successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi, salvo che non sia
richiesta un'applicazione assidua e continuativa nel qual caso valgono
le
norme dell'art. 6.
L'orario normale contrattuale degli operai
addetti a tali lavori non può
superare le 50 ore settimanali salvo per i guardiani e custodi, con
alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino, o nelle vicinanze
degli stessi, approntato anche in carovane, baracche, o simili, per i
quali
l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
Le ore di lavoro prestate nei limiti degli
orari settimanali di cui al
comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui
alla lettera a) della tabella allegata al presente contratto ad eccezione
di:
A - custodi, guardiani, portinai, fattorini,
usceri ed inservienti per i
quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della
medesima tabella;
B - custodi, guardiani e portinai con
alloggio nello stabilimento, nel
cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato
anche in carovane o baracche o simili, per i quali valgono i minimi di
paga base oraria di cui alla lettera c) della medesima tabella.
Le ore di lavoro eventualmente prestate
nei limiti delle facoltà previste
dalle disposizioni di legge, oltre gli orari settimanali di cui al comma
secondo, sono compensate con la maggiorazione di straordinario.
Al guardiano notturno, fermo quanto disposto,
ai precedenti commi, è
riconosciuta una maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione
di
cui al punto 3 dell'art. 26 per ogni ora di servizio prestato tra le ore
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e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario
notturno prevista all'art. 2.
Al gruista si applicano le norme contenute
nell'art. 6.
All'operaio di produzione che durante
il giorno dà la sua prestazione in un
cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con
autorizzazione a dormire va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione
relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfettario
la cui misura è elevata da L. 300 a L. 1.000 giornaliere, con decorrenza
10
luglio 1985. Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente
da
doveri di guardiano o di custodia.
Quando nel cantiere pernotti più
di un operaio, il particolare compenso
spetterà soltanto a quell'operaio che sia richiesto per iscritto
dalla
impresa di pernottare in cantiere.
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