Art. 81 Diritti
Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle
lavoratrici madri si fa riferimento
alle norme di legge.
Tutela ed accesso al lavoro delle donne
Le parti, al fine di favorire iniziative
atte a promuovere comportamenti
coerenti con i principi di parità di cui alla legge 9/12/1977 n.
903 e di
pari opportunità nell'accesso al lavoro, concordano di costituire
a livello
regionale commissioni paritetiche per le pari opportunità con lo
scopo di:
- verificare l'andamento occupazionale
femminile;
- individuare iniziative di formazione
professionale atte a favorire
l'accesso al lavoro delle donne attraverso corsi di formazione
professionale promossi dalle Scuole edili o da altri Enti od Organismi
idonei.
Videoterminali
In relazione alle problematiche relative
all'uso dei videoterminali da
parte delle lavoratrici in stato di gravidanza ed allattamento, le parti
in
stato di gravidanza ed allattamento, le parti concordano sull'attivazione
di progetti pilota da parte del Comitato Tecnico di cui all'art. 39 del
CCNL, che permettano l'approfondimento delle problematiche e delle sue
relazioni con l'igiene, e la sicurezza nel lavoro d'ufficio.
Permessi per il padre lavoratore
Le parti concordano che le disposizioni
della legge 31/12/1971 n. 1204, in
materia di permessi post-parto, trovino applicazione, in alternativa alla
madre, anche nei confronti del padre lavoratore ai sensi, per gli effetti
ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge su richiamata.
Lavoratori invalidi
Per i lavoratori riconosciuti invalidi
a causa di infortunio sul lavoro, le
imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno
aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi
atti
a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.
Portatori di handicap
Le imprese edili favoriranno, in ragione
delle opportunità lavorative che
potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture
di
lavoratori portatori di handicap.
Per le finalità di cui al comma
precedente, le singole imprese
ricercheranno:
a) compatibilmente con le esigenze aziendali,
gestioni orarie flessibili
e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al
lavoratore interessato di sottoporsi a progetti
terapeutico-riabilitativi. Quanto sopra si riferisce esclusivamente a
lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura
sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano,
inoltre, sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione
predisposto dalle medesime strutture sanitarie pubbliche;
b) il possibile superamento di barriere
architettoniche che siano di
ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi
in
azienda.
Lavoratori extracomunitari
Le parti concordano di realizzare corsi
di formazione professionale per i
lavoratori extracomunitari attraverso gli Enti scuola di cui all'art.
40
del CCNL anche in collegamento con le iniziative dei Ministeri competenti
e
degli Enti regionali e locali.
Tossicodipendenti
Ai lavoratori di cui è stato accertato
dalle competenti strutture sanitarie
pubbliche lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle
Unità Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative
e
socio-assistenziali, le aziende riconosceranno un periodo di aspettativa
non retribuita.
Quanto previsto al comma precedente dovrà
avvenire nel rispetto di quanto
stabilito dalla legge 162 del 26 giugno 1990.
I lavoratori in aspettativa dovranno,
inoltre, presentare all'azienda, con
periodicità trimestrale, la documentazione idonea ad attestare
la
prosecuzione del programma terapeutico-riabilitativo al quale partecipano
o
concorrono. In caso di mancata attestazione o di interruzione anticipata
del programma terapeutico l'aspettativa si intende contestualmente
terminata ed il lavoratore è tenuto a riprendere immediatamente
l'attività
lavorativa.
Le aziende, compatibilmente con le esigenze
tecnico-produttive,
concorderanno un periodo di aspettativa non retribuita ai lavoratori
familiari di un tossicodipendente per concorrere al programma terapeutico
e
socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le
tossicodipendenze ne attesti la necessità. In questo caso, l'aspettativa
o
i periodi di aspettativa nel periodo di vigenza del rapporto non potranno
avere una durata superiore ai 4 mesi.
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