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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 81 Diritti


Tutela della maternità

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento
alle norme di legge.


Tutela ed accesso al lavoro delle donne

Le parti, al fine di favorire iniziative atte a promuovere comportamenti
coerenti con i principi di parità di cui alla legge 9/12/1977 n. 903 e di
pari opportunità nell'accesso al lavoro, concordano di costituire a livello
regionale commissioni paritetiche per le pari opportunità con lo scopo di:

- verificare l'andamento occupazionale femminile;

- individuare iniziative di formazione professionale atte a favorire
l'accesso al lavoro delle donne attraverso corsi di formazione
professionale promossi dalle Scuole edili o da altri Enti od Organismi
idonei.


Videoterminali

In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da
parte delle lavoratrici in stato di gravidanza ed allattamento, le parti in
stato di gravidanza ed allattamento, le parti concordano sull'attivazione
di progetti pilota da parte del Comitato Tecnico di cui all'art. 39 del
CCNL, che permettano l'approfondimento delle problematiche e delle sue
relazioni con l'igiene, e la sicurezza nel lavoro d'ufficio.


Permessi per il padre lavoratore

Le parti concordano che le disposizioni della legge 31/12/1971 n. 1204, in
materia di permessi post-parto, trovino applicazione, in alternativa alla
madre, anche nei confronti del padre lavoratore ai sensi, per gli effetti
ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge su richiamata.


Lavoratori invalidi

Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le
imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno
aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti
a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.


Portatori di handicap

Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che
potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di
lavoratori portatori di handicap.

Per le finalità di cui al comma precedente, le singole imprese
ricercheranno:

a) compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili
e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al
lavoratore interessato di sottoporsi a progetti
terapeutico-riabilitativi. Quanto sopra si riferisce esclusivamente a
lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura
sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano,
inoltre, sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione
predisposto dalle medesime strutture sanitarie pubbliche;

b) il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di
ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in
azienda.


Lavoratori extracomunitari

Le parti concordano di realizzare corsi di formazione professionale per i
lavoratori extracomunitari attraverso gli Enti scuola di cui all'art. 40
del CCNL anche in collegamento con le iniziative dei Ministeri competenti e
degli Enti regionali e locali.


Tossicodipendenti

Ai lavoratori di cui è stato accertato dalle competenti strutture sanitarie
pubbliche lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle
Unità Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e
socio-assistenziali, le aziende riconosceranno un periodo di aspettativa
non retribuita.

Quanto previsto al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto di quanto
stabilito dalla legge 162 del 26 giugno 1990.

I lavoratori in aspettativa dovranno, inoltre, presentare all'azienda, con
periodicità trimestrale, la documentazione idonea ad attestare la
prosecuzione del programma terapeutico-riabilitativo al quale partecipano o
concorrono. In caso di mancata attestazione o di interruzione anticipata
del programma terapeutico l'aspettativa si intende contestualmente
terminata ed il lavoratore è tenuto a riprendere immediatamente l'attività
lavorativa.

Le aziende, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive,
concorderanno un periodo di aspettativa non retribuita ai lavoratori
familiari di un tossicodipendente per concorrere al programma terapeutico e
socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le
tossicodipendenze ne attesti la necessità. In questo caso, l'aspettativa o
i periodi di aspettativa nel periodo di vigenza del rapporto non potranno
avere una durata superiore ai 4 mesi. Stampa questa pagina