Art. 83 Permessi
Ai lavoratori che ne facciano richiesta
per giustificati motivi possono
essere accordati brevi permessi, con facoltà per l'impresa di non
corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.
Art. 84 Diritto allo studio
Al fine di contribuire al miglioramento
culturale e professionale dei
lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni
cui
ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che
intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico
e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
I corsi di cui al comma precedente non
potranno avere una durata inferiore
a 300 ore di insegnamento effettivo.
Il lavoratore potrà richiedere
permessi retribuiti per un massimo di 150
ore in un triennio, usufruibile anche in un solo anno.
Tale norma si applica nelle imprese con
almeno 8 dipendenti con esclusione
del computo degli apprendisti soggetti all'obbligo di frequenza dei corsi
professionali della legge n. 25 del 19 gennaio 1955.
Il lavoratore dovrà presentare
domanda scritta all'impresa almeno un mese
prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata,
l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovrà presentare
domanda scritta all'impresa almeno un mese
prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata,
l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all'impresa
un certificato di iscrizione al
corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con
l'indicazione delle ore relative.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai
corsi cadano in periodi di
sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle
integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la
disciplina di cui al presente articolo.
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