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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art. 85 Assenze e permessi

Tutte le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a
quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo caso di impedimento
giustificato.

L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5 al
20 per cento della retribuzione corrispondente alle ore non lavorate.

L'importo della multa non potrà mai superare 3 ore della retribuzione base.
Prolungandosi l'assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o
ripetendosi per tre volte in un anno nel giorno seguente la festività, il
lavoratore può essere licenziato ai sensi della lettera f) dell'art. 86
(licenziamento per giusta causa).

L'assenza ancorché giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza
della retribuzione.

Durante le ore di lavoro, l'operaio non può lasciare l'impresa senza
regolare autorizzazione. Stampa questa pagina